sicurezza impianti fumari

Dichiarazione di Conformità Impianti e Canne Fumarie

Decreto Ministeriale 37 del 2008: La Dichiarazione di Conformità Impianti.

Il DM 37-08 definisce le specifiche della Dichiarazione di Conformità Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie.

Sono comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione e aerazione dei locali, di cui si occupa Ars Fumi.

Secondo il DM 37-08, una volta ottenuta l’abilitazione per installatori, per ogni installazione di stufa o camino eseguita, l’impresa installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità impianti, corredata di schemi installativi.

La Dichiarazione di Conformità Impianti costituisce un termine imprescindibile per lo svolgimento delle attività di installazione di qualunque impianto in edifici pubblici o privati. Sono compresi gli impianti relativi ai prodotti a combustione solida.

Pertanto, è opportuno accertarsi che l’azienda incaricata dell’installazione del proprio impianto camino o stufa,  abbia i requisiti necessari a rilasciare la certificazione dell’impianto al termine di tutti i lavori.

Ars Fumi esegue Installazioni di canne fumarie, impianti di evacuazione, di ventilazione e di aerazione locali. Gli impianti sono certificati e realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente. Al termine dell’esecuzione secondo la regola d’arte, Ars Fumi rilascerà la Dichiarazione di Conformità Impianti.

Contattaci ora maggiori informazioni. Scrivici: commerciale@arsfumi.it. Oppure chiama lo 06-71.35.00.80.

E’ disponibile inoltre, per clienti e non, il Servizio di Assistenza Telefonica Gratuita “Mario Pio Risponde“, un aiuto indispensabile per qualsiasi tua esigenza.

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Responsabilità dell’Installatore

L’art. 6 del decreto evidenzia le responsabilità dell’installatore.

Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte quando sono conformi rispetto a quanto imposto dalla vigente normativa e dalle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.


Chiarimenti sulla Certificazione Impianti

L’art. 7 fornisce invece alcuni chiarimenti in merito alla certificazione di impianti nuovi o parzialmente eseguiti.

〉 Al termine dei lavori

e dopo le verifiche degli impianti previste dalla normativa vigente, l’azienda installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. Questa dichiarazione attesta che gli impianti sono stati realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6. Tale dichiarazione deve essere corredata dal progetto dell’impianto e da una relazione contenente i materiali impiegati per la realizzazione. Per progetto dell’impianto si intende la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire.

〉 Se il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice

questo è costituito dallo schema dell’impianto e dalla documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d’opera.

〉 In caso di Rifacimento Parziale di Impianti

il progetto, la dichiarazione di conformità impianti e l’attestazione di collaudo (ove previsto), si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento. Tuttavia tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione  deve essere  espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

〉 La Dichiarazione di Conformità Impianti può essere rilasciata anche

dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici. Secondo l’art. 3, comma 3. Per la Dichiarazione di Conformità deve essere utilizzato il modello allegato (allegato II) del Decreto Ministeriale.

〉 Il contenuto dei modelli di cui agli allegati al Decreto (Allegati I e II) può essere modificato o integrato

con Decreto Ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. Per tale ragione è molto importante tenersi sempre aggiornati sulla normativa di riferimento.

〉 Nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità Impianti non sia stata prodotta

o non sia più reperibile, tale atto può essere sostituito da una Dichiarazione di Rispondenza.

La Dichiarazione di Rispondenza può essere fornita in sostituzione della Dichiarazione di Conformità solo per quegli impianti che sono stati eseguiti prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale in questione: DM 37-08.

Tale Dichiarazione può essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze richieste. Il professionista deve inoltre avere esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico di riferimento. La dichiarazione è resa sotto personale responsabilità e solo a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici.

In alcuni casi, specificati dal Decreto Ministeriale, la Dichiarazione di Rispondenza può essere resa da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa operante nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione stessa.


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