abilitazione per installatori

Abilitazione per Installatori di Impianti

Abilitazione per Installatori: formazione teorica e pratica.

Ecco cosa dice la legge.

Essere installatori di impianti è una professione che richiede studio, formazione ed esperienza. Esistono specifici requisiti per l’abilitazione secondo quanto definito dalla normativa.

Ars Fumi, azienda specializzata nella Installazione di Canne Fumarie, camini e generatori di calore, dispone di installatori formati e con esperienza pluridecennale per assicurare la messa a norma di qualsiasi impianto.

Secondo il Decreto Ministeriale n°37 del 2008, gli installatori di impianti devono avere conseguito specifiche abilitazioni. L’abilitazione è richiesta per l’installazione di impianti di riscaldamento, evacuazione, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, ventilazione e aerazione di locali.

L’art. 4 del DM 37-08 elenca i requisiti tecnico-professionali necessari per ottenere l’abilitazione per installatori.

L’installatore deve aver ultimato uno dei seguenti percorsi di studio e di formazione pratica.

Abilitazione per Installatori: i requisiti tecnico-professionali.


〉 Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una Università Statale o Legalmente Riconosciuta;

〉 Diploma o Qualifica conseguita al termine di Scuola Secondaria Tecnica con Specializzazione nei settori in cui si desidera operare. Il diploma deve essere ottenuto presso un Istituto Statale o Legalmente Riconosciuto. Prima dell’abilitazione il Diploma deve essere seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

〉 Titolo o Attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale. E’ richiesto per il titolo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

Prestazione Lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore. La prestazione lavorativa deve essere svolta per un periodo non inferiore a tre anni. Sono esclusi dal conteggio dei tre anni il tempo conteggiato ai fini dell’apprendistato. Escluso anche dal computo il tempo di impiego come operaio qualificato per impianti di cui all’articolo 1. Si tratta di qualifiche per attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Inoltre, secondo il Decreto Ministeriale, si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo è ridotto a quattro anni.


Dichiarazione di Conformità Impianti

 Oltre a definire i requisiti di abilitazione per installatori, il DM 37-08 definisce anche i parametri per la dichiarazione di conformità degli impianti.

Ars Fumi dispone di uno staff professionale, preparato e con esperienza decennale nell’installazione di canne fumarie, camini e di impianti di condizionamento, ventilazione ed evacuazione di qualsiasi tipo. Per tutti gli impianti realizzati, Ars Fumi rilascia la dichiarazione di conformità dell’impianto.

Contattaci ora per realizzare il tuo impianto. Scrivici: commerciale@arsfumi.it

Oppure chiama lo 06-71.35.00.80 per maggiori informazioni sull’abilitazione per installatori.

E’ disponibile inoltre, per clienti e non, il Servizio di Assistenza Telefonica Gratuita “Mario Pio Risponde“, un aiuto indispensabile per qualsiasi tua esigenza.

Mario Pio ti risponderà al 340-5590791 dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

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